Direttiva 2007/65/CE

12 05 2010

Raramente in questo blog ci occupiamo di vicende italiane, ma il recepimento della normativa europea che regola l’esercizio delle attività televisive è uno di quegli eventi che potrebbe cambiare molte cose sia in Italia che in Europa.  Quando un mese fa tutti i giornali ne hanno dato notizia le indicazioni erano quelle che con questa nuova legge, di fatto, si apriva la possibilità di utilizzare il Product Placement anche per le televisoni italiane.  Poi però mi sono dedicato ad una lettura attenta e completa della legge (19 pagine) e da quello che ne posso capire sembra tutto il contrario. Il fatto ad esempio di rendere noto al pubblico all’inizio ed alla fine dello show di quali siano i Product Placement non solo inficia l’integrità del programma, ma soprattutto impedisce la modalità di Placement più pregiata e nobile che è quella della cosiddetta   “Scelta Artistica”. Sembra quindi che, almeno in questo caso, la legge che tutti hanno sbandierato come libertaria, sia di fatto piuttosto restrittiva, soprattutto per la creatività e la progettualità degli ideatori dei Programmi. Mi pare esista una sorta di ipertutela dei consumatori che, pur legittima negli intenti, sia sproporzionata per eccesso. Nella legge inoltre non si fa alcuna distinzione tra Product Placement e Brand Integration per esempio, non si cita nemmeno il Verbal Mention nè il Contincency Placement. Pare insomma che gli estensori della legge conoscano molto poco le dinamiche di questo strumento e quindi i suoi pericoli ma anche le sue potenzialità. Aspetto quest’ultimo non secondario se si considera  l’attuale dibattito sul finaziamento del settore spettacolo.  Per tutti coloro che volessero approfondire questo argomento questo è il link al testo integrale della legge. Se qualcuno ci ha capito qualcosa di diverso da quello che ho inteso io, per piacere,me lo faccia sapere, scrivetemi o postate un commento.

Grazie

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.